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Video Sorveglianza nei Luoghi di Lavoro
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Video Sorveglianza nei Luoghi di Lavoro

Una recente sentenza della Corte di cassazione ha riacceso l’attenzione degli addetti ai lavori sul tema dell’uso di strumenti audio visivi in ambienti di lavoro.

Un tema che vede contrapposti l’interesse delle aziende alla collocazione degli impianti nei luoghi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e il diritto dei lavoratori a non essere ripresi a propria insaputa nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il pronunciamento di condanna del Tribunale di Milano del datore di lavoro per avere installato all’interno della propria azienda 16 telecamere di un impianto di video sorveglianza, in violazione degli artt. 114 e 171 del D. Lgs n. 196 del 2003 e degli artt. 4, comma 1 e 38 della legge n. 300 del 1970,

Le telecamere seppur istallate con il dichiarato scopo di controllare l’accesso al locale e fungere da deterrente per eventi criminosi, erano in grado di controllare i lavoratori nell’atto di espletare le proprie mansioni.

L’istallazione era avvenuta in assenza di un preventivo accordo sindacale ovvero della autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato del Lavoro.

Tra i motivi di doglianza sollevati dal datore di lavoro in sede di ricorso vi è stata la pretesa insussistenza del fatto penale, per aver informato i propri dipendenti subito dopo l’istallazione dell’impianto, raccogliendone il consenso.

Nel respingere il ricorso la Corte ha ribadito che:

(…omissis…) il consenso dell’avente diritto non solo deve perdurare sino al termine della consumazione dell’illecito, ma deve essere stato espresso in un momento anteriore a detta consumazione, non potendo valere la postuma dichiarazione liberatoria dell’avente diritto ad escludere la rilevanza penale ad un fatto che già si sia perfezionato come illecito penale in tutti i suoi elementi.

In altre parole, il Collegio afferma che il consenso prestato dai singoli lavoratori in qualsiasi forma espresso (scritta od orale, preventiva o successiva) non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia preventivamente installato i già menzionati impianti, in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.

Inoltre, secondo la Corte non ha nessuna rilevanza il consenso concesso dai lavoratori nelle modalità proposte in sede di ricorso, in quanto la condotta datoriale, ha prodotto l’oggettiva lesione di interessi collettivi di cui solo le rappresentanze sindacali sono portatrici.

Queste solo, o eventualmente in caso di mancato accordo, l’ispettorato provinciale del lavoro, sono deputate a riscontrare se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno l’idoneità a non ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenziale finalizzazione al controllo a distanza dello svolgimento dell’attività lavorativa, e di verificare l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza, così liberando, attraverso un accordo, l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione.

Detto quanto sopra, il consenso o l’acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l’interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell’avente diritto, non essendo, almeno nel caso descritto la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell’esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività.

Riguardo la portata esimente del consenso scritto prestato dai lavoratori in deroga all’obbligo di un preventivo accordo sindacale, si legga anche la sentenza 22611/2012

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